Certificati


Certificazioni del Casellario
Informazioni Generali

Il certificato del casellario giudiziale consente di avere notizia delle condanne penali definitive e di alcuni provvedimenti in materia di limitazione della capacità civile esistenti a carico di una determinata persona. Possono essere rilasciati i seguenti tipi di certificato:

  • Certificato del Casellario:  riporta tutti i provvedimenti risultanti a carico del richiedente, sia in materia penale, sia civile e amministrativa (riassume i certificati penale e civile), previste dall'art. 24 DPR 313/2002 - testo unico sul casellario.
  • Certificato carichi pendenti: riporta l’indicazione di eventuali procedimenti penali in corso pendenti presso la Procura della Repubblica del luogo di residenza per i quali siano terminate le indagini e che non siano ancora definiti con provvedimento irrevocabile. Per i minori di 18 anni è rilasciato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni che ha competenza distrettuale (viene rilasciato anche per minori di 14 anni nel caso di incertezza sull’età).
  • Certificato delle sanzioni amministrative: nel certificato sono rispettivamente riportate le iscrizioni esistenti nell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e nell'anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato, ad eccezione di quelle relative ai provvedimenti di applicazione della sanzione su richiesta e ai provvedimenti di applicazione della sanzione pecuniaria all'esito del procedimento per decreto.
  • Visura: riporta tutti i precedenti penali, ma non ha valore certificativo, consente un controllo, da parte dell’interessato, sull’esattezza delle iscrizioni del casellario.
I suddetti certificati possono essere sostituti da una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 46 del D.lgs 28/12/2000 n° 445 (autocertificazione) nel caso in cui debbano essere presentati ad una pubblica amministrazione, comprese le dichiarazioni temporaneamente sostitutive utilizzabili ai fini delle gare di appalto che possono riguardare anche lo stato di incensuratezza e l'assenza di condanne o procedure per l'irrogazione di misure di prevenzione (circolare del Ministero di Grazia e Giustizia 15.1.1998). Inoltre, il soggetto interessato può chiedere la sola visura delle iscrizioni del Casellario a proprio carico senza pagamento di alcun diritto. Si ricorda che I certificati del casellario giudiziale sono validi sei mesi dalla data del rilascio.
A chi rivolgersi

Il certificato del Casellario Giudiziale può essere richiesto a qualsiasi ufficio del Casellario presso le Procure della Repubblica, indipendentemente dal luogo di nascita e di residenza del richiedente.

Presso Palazzo di Giustizia - Procura della Repubblica - Ufficio Casellario Giudiziale – Piano terra - Stanza 1 - Tel. 015 / 2452502, mentre il certificato dei carichi pendenti viene rilasciato dalla Procura della Repubblica di residenza. Orario: da Lunedì a Venerdì dalle ore 8:30 alle ore 13:30.
Tanto le richieste di certificato quanto quelle di visura, possono essere consegnate, e le certificazioni, ritirate, da persona delegata dall’ interessato, che dovrà comunque firmare la domanda personalmente, allegando copia del proprio documento di identità. Per la delega utilizzare il modello delega. Col riferimento al solo certificato delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, questo deve essere richiesto e ritirato dal legale rappresentante dell’ente o da un suo delegato (valgono le stesse prescrizioni alla delega degli altri casi).
Documentazione richiesta

Tutti i certificati devono essere richiesti con domanda in carta libera firmata dall'interessato indirizzata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale -Ufficio Locale, allegando fotocopia del documento d’identità non scaduto del richiedente e i bolli per i diritti da acquistare in tabaccheria per:

 

CERTIFICATO DEL CASELLARIO GIUDIZIALE

  • 1 marca da bollo da 16,00 euro
  • 1 marca per diritti da 3,92 – il certificato suddetto viene rilasciato dopo il 3° gg. lavorativo (per le richieste urgenti con ritiro del certificato a vista aggiungere una marca da 3,92)

Certificato Carichi Pendenti
  • 1 marca per diritti da 3,92 e 1 marca da € 16,00 per bolli – non è prevista l’urgenza – il certificato viene rilasciato dopo il terzo giorno lavorativo.
Se la richiesta non viene presentata personalmente dall'interessato occorrono anche
  • domanda firmata dal richiedente con delega
  • fotocopia del documento di identità del richiedente e del delegato
  • marche da bollo
Se la richiesta viene inoltrata per posta occorrono anche:
  • fotocopia del documento di identità non scaduto
  • busta affrancata per la restituzione
  • marche da bollo
La persona detenuta o inserita in una comunità terapeutica può inoltrare la richiesta per posta o tramite un delegato; in mancanza del documento dell’interessato la domanda dovrà essere presentata con le formalità indicate nella circolare 3/03 Cas lett. C.
 
CASI DI ESENZIONE DA BOLLO e DIRITTI
Il certificato è gratuito quando è richiesto:
  • essere esibito  nelle procedure di adozione, affidamento di minori e affiliazione (art. 82 L. 184/83);
  • essere esibito nelle controversie di lavoro, previdenza ed assistenza obbligatorie (art. 10 L. 533/73);
  • essere esibito in procedimenti nei quali l'interessato è ammesso a beneficiare del gratuito patrocinio (art. 18 DPR 115/02)
  • essere unito alla domanda di riparazione di errore giudiziario (art. 176 disp. att. c.p.p.)

Il rilascio del certificato è tuttavia con la sola esenzione dal bollo quando è richiesto nei seguenti casi:

  • atti, documenti e istanze delle O.N.L.U.S. - art. 27 bis DPR 642/72;
  • procedura per conseguimento borse di studio - art. 11 DPR 642/72
  • tutela dei minori e degli interdetti - art. 13 DPR 642/72
  • atti relativi allo svolgimento delle attività di volontariato (art. 8 L. 266/91)
  • corsi di formazione professionale - art. 3 L. 127/97;
  • pratiche di divorzio e separazione - art. 19 L. 174/87.

Nell'ipotesi in cui si abbia diritto all'esenzione del pagamento di bolli o diritti di certificato, occorre produrre idonea documentazione che provi tale diritto.

 

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